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certificato, estratto e copia integrale dell’atto di matrimonio

La differenza tra certificato, estratto per riassunto e copia integrale dell’atto di matrimonio

Certificato di matrimonio

Il certificato di matrimonio si limita ad attestare l’evento del matrimonio e contiene i dati minimi essenziali relativi allo stesso ovvero attesta il matrimonio specificando i dati anagrafici dei coniugi, la data ed il luogo di celebrazione.
Solo il certificato di matrimonio a differenza dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio è autocertificabile, può essere quindi sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).

Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

L’estratto riassunto dell’atto di matrimonio serve a dimostrare il luogo, la data di matrimonio nonché eventuali annotazioni: ad esempio la scelta del regime patrimoniale tra i coniugi o la sua successiva variazione o ancora l’avvenuta separazione.
L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio – più brevemente e comunemente detto estratto di matrimonio – riporta quindi, oltre ai dati del certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto (annotazioni, definite dall’articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000) quale, ad esempio, il regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni), il divorzio o l’annullamento del matrimonio.

Copia integrale dell’atto di matrimonio

La copia integrale dell’atto di matrimonio è invece la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso.
Tale documento, munito di specifica certificazione di conformità dell’atto all’originale, contiene tutte le informazioni relative al matrimonio, oltre alle altre eventuali annotazioni, come ad esempio il nome del parroco celebrante, il nome della chiesa, la residenza dei coniugi e la loro cittadinanza, il regime patrimoniale adottato (comunione/separazione dei beni), eventuale divorzio successivamente intervenuto.

Art. 64 DPR 396/2000
(Contenuto dell’atto di matrimonio)
1. L’atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni.
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile.
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile.
d) la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie.
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo.
g) la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli nati fuori del matrimonio, la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 69 DPR 396/2000
(Annotazioni)
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato.
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce.
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale.
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio (1);
d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile (2);
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio.
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione.
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi.
i) dei provvedimenti di rettificazione.
i-bis) della costituzione dell’unione civile iscritta ai sensi dell’articolo 70-octies, comma 5

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